COS'È

Il nuovo apprendistato

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A chi è rivolto

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Perché sceglierlo

Come si chiama questo contratto?
Apprendistato di I livello – Art 43 D.Lgs 81/15

A cosa serve?
Ad inserire in azienda giovani, che lavorando, ottengono un titolo di studio secondario.

Chi può essere assunto?
Giovani di età compresa tra i 15-25 anni, iscritti ai centri IeFP regionali.

Quanto può durare il contratto?
Dipende dal percorso formativo di riferimento. La durata minima di 6 mesi e in ogni caso non può superare: 3 anni per la qualifica professionale regionale/ 4 anni per il diploma professionale regionale.

Cosa serve per attivare il rapporto di lavoro?

  • Contratto stipulato in forma scritta
  • Sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa che definisce regole, criteri,
    responsabilità, ecc…
  • Definizione di un Piano Formativo Individuale (PFI) che definisce il “programma formativo”

Come si imposta la formazione?
La formazione si divide in “esterna all’azienda” e formazione “interna all’azienda”.

La retribuzione dell’apprendista?
Le ore di formazione in azienda sono riconosciute con una retribuzione pari al 10% di quella oraria dovuta. La retribuzione in generale è definita dal CCNL aziendale. Mentre le ore di formazione scolastica sono totalmente gratuite.

Altri vantaggi?
Le spese di formazione degli apprendisti sono escluse dalla base del calcolo IRAP. La contribuzione degli apprendisti è pari al 10%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi 3 anni del contratto; per gli anni successivi al terzo, la contribuzione è pari al 10%. Inoltre si applicano gli sgravi previsti per tutto l’apprendistato (contributi INPS e INAIL).

E quando il corso finisce cosa succede?
Al termine del periodo fissato, azienda e apprendista possono liberamente avvalersi del diritto di procedere al “recesso” del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni contrattuali. Se non viene esercitato questo diritto, il rapporto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.
Diversamente è possibile dare continuità alla collaborazione secondo diverse soluzioni:

  • proroga in art. 43 di un anno per ottenere un ulteriore titolo di studio
  • trasformazione (anche in apprendistato art 44 D.Lgs 81/15)
  • trasformazione in tempo indeterminato

Se volessi approfondire quali sono le norme di riferimento?
Decreto MLPS/MIUR/MEF 12 ottobre 2015 Delibera RL 23/12/2015, n. 4676. “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”.